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SPESE DEDUCIBILI: le spese per ospitalità
Il decreto del ministero dell’Economia 19 novembre 2008 ha specificato che si possono considerare spese di rappresentanza inerenti quelle che hanno le seguenti caratteristiche: gratuità, finalità promozionali o di pubbliche relazioni, ragionevolezza e coerenza con gli usi e le pratiche commerciali del settore. Le spese di ospitalità possono essere di tre tipi: spese sostenute a favore di clienti, reali o potenziali (non sono spese di rappresentanza); spese sostenute a favore di soggetti diversi dai clienti con finalità promozionale o di pubbliche relazioni (si possono considerare di rappresentanza); spese diverse dai primi due tipi descritti (non si possono ritenere di rappresentanza). Secondo la norma di comportamento 177 le spese di ospitalità che l’impresa sostiene per soggetti terzi non clienti ma, se hanno lo scopo di migliorare la gestione degli affari sono detraibili ai fini Iva e deducibili ai fini delle imposte dirette.
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